Il Segno – 5.1.2022
Se c’è qualcosa di buono in questi due anni di pandemia è l’opportunità che questo tempo ci offre di riflettere su chi siamo, qual è il nostro orizzonte, quali i nostri obiettivi, come ci organizziamo per raggiungerli e tanto altro. Ciò vale anche per l’autonomia altoatesina che, nella sua versione “nuova”, compie cinquant’anni.
Il cosiddetto “secondo” Statuto di autonomia entrò definitivamente in vigore nel 1972.
La storia dell’autonomia di questa regione (il Tirolo nelle sue varie articolazioni storiche) è molto antica. Nato da lotte di potere e guerre tra conti e principi-vescovi, il Tirolo rivendicò da sempre diritti particolari in cambio della fedeltà all’impero, alla dinastia, allo stato. Ad inizio Ottocento ci si ribellò al potere bavarese che cancellava vecchie tradizioni e razionalizzava le leggi sull’onda dell’Illuminismo e del Giuseppinismo. A fine secolo fu il cosiddetto “Tirolo italiano” a rivendicare invano una forma di autonomia. Nel frattempo in Europa si era sviluppata l’idea nazionalistica, il virus mortale per la convivenza tra lingue, storie e culture che avrebbe condotto a guerre di proporzioni mai viste e tenuto in scacco il continente.
La cosiddetta “questione altoatesina” si pone concretamente all’indomani della Prima guerra mondiale, con lo smembramento del Tirolo storico e l’assegnazione di Trentino e Alto Adige al regno d’Italia. Subito si parla di autonomia. Un sogno politico e istituzionale che tramonta in pochi anni. Ecco un altro anniversario tondo nell’anno che comincia. Cent’anni fa, nel 1922, la presa di potere del fascismo con la marcia su Roma che vide anche a Bolzano un preludio ai primi di ottobre.

Tutto cambia dopo la Seconda guerra mondiale. Austria e Italia sono poste ad un tavolo e firmano un accordo che garantisce alle popolazioni altoatesina e trentina “l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo”. È l’accordo Gruber-Degasperi. Esso prevede chiaramente un’autonomia territoriale e non etnica (“le popolazioni delle zone sopramenzionate”), sia pure col chiaro intento di tutelare i diritti delle minoranze linguistiche: scuola, bilinguismo, pari diritti, circolazione e scambi transfrontalieri, riparazione dei torti. La tutela delle minoranze linguistiche diventa un principio costituzionale. È interesse di tutti che le minoranze siano tutelate.
L’Accordo trova una prima attuazione nello Statuto del 1948 che pone però il baricentro sulla regione, cosa che vanifica di fatto il peso delle minoranze. Il disagio che ne nasce viene affrontato nelle sedi istituzionali e politiche, ma dà luogo anche alla lunga e tragica stagione degli attentati. L’Austria apre una vertenza davanti alle Nazioni Unite. Dal 1961 si lavora alla riforma dello Statuto. Solo nel 1969 le varie istanze coinvolte trovano un’intesa. Quest’ultima sarà tradotta nel cosiddetto “Pacchetto” di cui fa parte lo Statuto di autonomia entrato in vigore nel 1972.
Comincia a questo punto il lungo percorso dell’attuazione. Solo nel 1992 – altro anniversario tondo per questo 2022 – l’Austria, con la “quietanza liberatoria” dichiara di fronte all’ONU che il caso è chiuso.
Se la questione possa essere chiusa una volta per tutte è una domanda che lasciamo in sospeso. Ci sono cose a cui è necessario lavorare giorno per giorno. Vanno coltivate. Necessitano di continua cura e vigilanza. Il trentennio seguito al 1992 ha evidenziato pregi e difetti delle norme e soprattutto i limiti e le potenzialità di chi è chiamato ad attuarle.
È maturata anche l’idea che la presenza di diverse lingue e culture sia una ricchezza piuttosto che un peso, un problema. E l’idea di una responsabilità comune, espressa anche – per lo meno a parole (ma è già molto) – dal Sinodo diocesano: “Nell’ottica del bene comune, siamo tutti responsabili di tutti. Nelle comunità cristiane i membri di un gruppo linguistico sono corresponsabili anche per i membri di altri gruppi linguistici. Tutti coloro che sono attivi nella pastorale curano in modo particolare questo aspetto” (n. 58). “Ricerchiamo percorsi unitari, pur nel rispetto delle diversità. Apposite regole garantiscono la pari dignità e la corresponsabilità delle diverse componenti linguistiche, evitando l’appiattimento sull’una o l’altra tradizione” (n. 59).