Ente pubblico e Terzo settore per il bene comune

Il Segno – 7.4.2021

Si lavora in questi mesi al nuovo piano sociale e gli uffici provinciali coinvolgono in questo processo il cosiddetto Terzo settore. Lo chiamiamo “terzo” perché si pone tra lo Stato (il settore pubblico, che comprende anche altri enti come Regioni, Province e Comuni) e il mercato. Ha in comune con lo Stato l’orizzonte del bene comune e col mercato la libera iniziativa privata. Il suo ruolo e la sua indipendenza sono ancorati nella Costituzione e il rapporto tra Ente pubblico e Terzo settore deve svilupparsi secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Così dice l’art. 118 della Carta.

Da un lato (art. 2) la Repubblica (cioè le pubbliche istituzioni in tutte le loro articolazioni) riconosce che è dovere di tutti (dei cittadini, delle formazioni sociali …) lavorare a una società solidale sul piano sociale (oltre che politico e economico). Tra le “formazioni sociali” di cui si parla ci sono le organizzazioni, espressione della società civile. D’altro lato (art. 3) la Costituzione afferma che rimuovere gli ostacoli di ordine (economico e) sociale che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” ecc. “è compito della Repubblica”. Cioè le Istituzioni devono fare in modo che la società (nelle sue articolazioni) abbia gli strumenti per adempiere ai propri doveri di solidarietà.

In base a questi principi costituzionali si può dire che la società civile ha il dovere di partecipare alla promozione di una società solidale e che le pubbliche istituzioni sono il garante del bene comune e hanno il compito di sostenere le iniziative della società civile, oltre che di mettere in atto azioni proprie, secondo il principio di sussidiarietà.

Storicamente sono state soprattutto realtà “private” (ordini religiosi, congregazioni, associazioni) a farsi carico delle opere in campo sociale (e sanitario). Successivamente, nel contesto dello “stato sociale”, l’Ente pubblico ha assunto la gestione diretta di certi servizi “assistenziali”. Nei confronti dei privati l’Ente pubblico ha percorso la strada del “contributo”, che però conduce alla dipendenza del privato dal pubblico. Il pubblico infatti rischia di sviluppare un senso di superiorità e forme di arroganza nelle relazioni oppure (sul piano politico) si aspetta forme di riconoscenza (come in caso di elezioni). In tutto questo ci si dimentica che i soldi elargiti dal pubblico non appartengono ai funzionari né agli assessori, ma ai cittadini (sono le loro tasse). La Pubblica amministrazione (che è finanziata dai cittadini) ha il compito di gestirli per il bene comune.

La titolarità della “solidarietà sociale” è dunque di tutti i cittadini come singoli o riuniti nelle formazioni sociali. Questo principio di solidarietà non implica necessariamente che i cittadini debbano metterci delle “risorse proprie” se non già quelle rappresentate dalle tasse (che servono appunto all’Ente pubblico per attuare i servizi).

Il compito di garantire (tra cui coordinare, controllare ecc. ma prima di tutto “finanziare”) l’attuazione dei diritti è in primo luogo dell’Ente pubblico. Quando quest’ultimo non opera in prima persona, ma delega ad altri, incarica altri, questi altri stanno svolgendo il loro lavoro “al posto” dell’Ente pubblico.

Pertanto il Terzo settore non deve “ringraziare” dei fondi che riceve, ma semmai “essere ringraziato” per il lavoro che fa (che rappresenta un “di più” rispetto a una gestione diretta dell’Ente pubblico). Può anche metterci risorse finanziare proprie, ma non è tenuto a farlo. L’unico stile compatibile con questi principi è la collaborazione, ognuno con le sue specificità, guardandosi da pari a pari.

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