Mi chiedono che cosa penso dell’ultima proposta sulla toponomastica altoatesina

Paolo Bill Valente – 3.2.2017

Penso che si tratta di una questione che ne nasconde altre. In gioco sono le relazioni, o meglio i meccanismi che regolano la pacifica convivenza tra i gruppi linguistici e la tutela delle minoranze. Mi limito a cinque punti.

1. Va dichiarato con le parole e con i fatti che il bi-trilinguismo è un valore e un elemento distintivo della cultura altoatesina/sudtirolese. Ciò che ci contraddistingue è la compresenza di più lingue/culture. A questo principio si contrappongono il monolinguismo, l’omologazione e la prevaricazione culturale/linguistica.

2. Un gruppo linguistico non può decidere del patrimonio culturale e dello sviluppo culturale di un altro gruppo linguistico. In particolare un gruppo (linguistico) maggioritario non può decidere per il gruppo (linguistico) minoritario. La via maestra è quella del consenso. In caso di mancato consenso vale però la decisione del gruppo (linguistico) interessato.

3. L’attuale progetto di norma di attuazione vale come metodo per riconoscere il patrimonio toponomastico altoatesino solo nel rispetto di quanto sopra. Non nell’ottica del togliere (o cancellare), ma nell’ottica dell’aggiungere (del riconoscere).

4. Dal momento che la norma stabilisce un metodo per riconoscere i toponimi (nelle tre lingue della provincia), ha poco senso accompagnarla con elenchi prestabiliti, tanto più che la predisposizione di quegli elenchi non ha visto la partecipazione del gruppo linguistico interessato, ma è frutto di una trattativa extraprovinciale fra Provincia e Governo. La questione della toponomastica non riguarda i rapporti tra Provincia e Governo ma la relazione tra i gruppi linguistici in Alto Adige.

5. È giusto ricordare che molti nomi italiani furono introdotti in epoca fascista nel quadro della politica di snazionalizzazione della minoranza di lingua tedesca. È la nostra storia piena di contraddizione. Allo stesso tempo l’evoluzione storica si è sviluppata nella direzione tracciata dall’Accordo di Parigi e dallo Statuto di autonomia che prevedono, tra gli elementi qualificanti della tutela dei gruppi linguistici, la toponomastica bilingue.

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