Alto Adige – 19.1.2010
Tutto sommato è un bene che la situazione della toponomastica altoatesina sia stata posta al vaglio di un’istituzione, come la magistratura, che ha il compito di verificare il rispetto delle regole. Avevamo forse dimenticato che le norme che regolano questo ed altri settori dell’autonomia sono innanzitutto delle regole. Le regole, a livello più vasto, non hanno altro scopo che quello di garantire la convivenza civile. In Alto Adige a quella dei buoni rapporti tra le persone si aggiunge la necessità della pace tra gruppi e culture. Per questo fin da principio l’autonomia (cioè appunto la potestà di darsi delle regole) si fonda non su atti simbolici, ma su atti normativi sottoscritti di comune accordo. Dapprincipio l’accordo di Parigi, dopo la Costituzione repubblicana e lo Statuto, poi le norme di attuazione e le leggi deliberate secondo le procedure stabilite dallo Statuto stesso. Il punto è questo: se queste norme vengono violate va in crisi quella fattispecie della convivenza civile che da noi si chiama “pacifica convivenza tra i gruppi”. Che poi gli atti normativi abbiano anche un valore simbolico è fuor di dubbio. La stessa Costituzione, lo sappiamo, diviene in sé punto di riferimento della democrazia in generale, in alcuni momenti quasi un’istanza che vive di vita propria o addirittura oggetto “di culto” (qualcuno non ha proposto di sostituire i crocifissi nei luoghi pubblici con la Costituzione?). Però essenzialmente si tratta pur sempre di norme, ripetiamo, che servono a far sì che le persone possano vivere le une accanto e insieme alle altre senza far uso della violenza e senza che i più deboli, in quanto tali, debbano subire gli arbitri dei più forti.

Tutto ciò che cosa significa se riferito alla questione toponomastica? In primo luogo che non è del tutto corretto pensare che questo sia un tema che “non si riesce a regolamentare”, per il quale “non si vede una soluzione”. Mica vero. La “soluzione” fu trovata già nel 1946, ribadita poi nel 1948 e nel 1972: in una terra bi-trilingue i nomi devono essere bi-trilingui. E’ anche la posizione più ovvia. La “soluzione” non si trova e non si troverà mai quando si vuole uscire dal sentiero normativo tracciato negli accordi che stanno alla base dell’autonomia. Come tale la cosa non è neppure negoziabile né può essere oggetto di scambio. Non ha senso. Qualunque ipotesi che riducesse il principio del bi-trilinguismo andrebbe a ferire il principio che sta alla base dell’affermazione secondo cui le lingue e le tradizioni linguistiche hanno pari dignità. E’ bene ricordare che questo principio è una conquista di civiltà di cui la Svp può andar fiera di fronte al mondo ed è per questo che pare strano che lo si voglia menomare (come peraltro si sta facendo da circa vent’anni).
In uno stato di diritto, per fortuna, il rispetto delle regole di convivenza è affidato ad organi terzi, presumibilmente super partes: non alle maggioranze del momento e men che meno alle trattative tra partiti. Nel nostro caso, oltretutto, esistono norme di rango costituzionale (come è lo Statuto) il cui contenuto è interpretabile, in buona fede, solo nel senso del bilinguismo. Si sogna forse qualcuno di mettere in dubbio l’obbligatorietà del bilinguismo nei pubblici uffici? O di distinguere macro e microsportelli per graduare l’imposizione statutaria? Quando ci si trova di fronte ad un impiegato che non conosce l’italiano o il tedesco, giustamente ci si ribella. Così avviene davanti ad un cartello il cui contenuto monolingue nega principi che altrove vengono proclamati come sacrosanti.
Sarebbe comunque il caso di imparare tutti ad osservare la questione della toponomastica nel contesto più ampio di quelle regole che sono vitali alla pace sociale. E questo tanto più in un mondo in cui molti altri punti di riferimento son venuti meno, in cui il disorientamento dilaga e di conseguenza prendono piede comportamenti o si verificano episodi di intolleranza che destano non poco allarme.