Immunità

Alto Adige – 7.5.2003

La maturità di una democrazia si può riconoscere da diversi elementi. Uno di essi è la consapevolezza della classe politica di essere chiamata ad un servizio a favore dei cittadini e non la pretesa di costituire un ceto privilegiato sia sul piano economico che sul piano giuridico. Se gli ordinamenti democratici si pongono, come avviene in questi giorni in Italia, il problema dell’immunità parlamentare è perché questo istituto, nello spirito delle norme, consente ai rappresentanti del “popolo sovrano” di esplicare la loro funzione rappresentativa senza il timore di essere incriminati o perseguiti per motivi che hanno a che vedere con il diritto solo all’apparenza. Normalmente l’immunità prevede che la Camera di appartenenza di un parlamentare, per il quale il pubblico ministero ritenga di dover avviare un procedimento penale, dia o neghi la relativa “autorizzazione a procedere”. Si tratta di una garanzia a tutela soprattutto delle minoranze, in particolare in quei paesi dove i pubblici ministeri non sono del tutto indipendenti dal Governo.

Ma ognuno capisce che questa garanzia non è pensata per la persona del parlamentare, quanto piuttosto per tutelare la sua funzione di rappresentante eletto dal popolo. Di conseguenza è ovvio pensare che nei sistemi dove essa è prevista, l’autorizzazione a procedere sia concretamente negata solo in quei casi in cui si possa ipotizzare che il deputato o il senatore siano perseguiti per motivi politici. In altri termini: l’immunità non serve per evitare ai parlamentari la noia di un processo (o una meritata condanna), ma per eliminare eventuali pressioni politiche ad opera non dei giudici ma di coloro che inducono i giudici (tramite querele o denunce pretestuose) ad avviare un procedimento, come essi sono obbligati a fare. Ovvero l’immunità non è una garanzia del potere politico nei confronti di quello giudiziario, quanto piuttosto nei confronti di quei politici che, disprezzando l’ordine giudiziario, lo strumentalizzano a fini politici.

Una garanzia concessa ai parlamentari ha senso solo se essa serve a salvaguardare il diritto dei cittadini ad essere rappresentati democraticamente. Altrimenti è un privilegio. Altrimenti è impunità. Sulla spinta dell’opinione pubblica che, ai tempi di Tangentopoli, aveva ravvisato un abuso da parte del Parlamento nella negazione dell’autorizzazione a procedere, l’immunità era stata riformata nel 1993.

I diritti del cittadino in primo luogo, dunque. Tra essi vi è quello di avere la certezza che i rappresentanti eletti siano persone per bene, che non hanno commesso reati, tanto meno contro la Pubblica Amministrazione. Sostenere che “il voto degli italiani” in qualche modo possa cancellare le responsabilità penali dei parlamentari o delle alte cariche dello Stato è un modo, subdolo, per disprezzare la democrazia che oltre ad essere “voto” è soprattutto partecipazione e trasparenza. Senza la partecipazione consapevole e la trasparenza dei comportamenti, ogni voto è fasullo, perché si è negata agli elettori la possibilità di scegliere con cognizione di causa.

L’immunità, cha ha molte altre implicazioni, può avere un senso solo se non lede il diritto dei cittadini di sapere da chi sono governati.

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